Etichettatura acque minerali naturali: Domanda di riconoscimento


A quale autorità va inoltrata la domanda di riconoscimento di un'acqua minerale?

La domanda per ottenere il riconoscimento di un’acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministro della salute che provvede con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità .

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 3, comma 1 e art.4, comma 1)

Quali elementi deve contenere la domanda di riconoscimento?

La domanda deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell’acqua minerale naturale, che contenga, in particolare, gli elementi di valutazione previsti all’art. 2, comma 2, lettere a), b), c) ed eventualmente d). Nella domanda deve essere inoltre specificata la denominazione della sorgente, la località ove essa sgorga, la denominazione attribuita all’acqua minerale, l’eventuale designazione commerciale e l’eventuale trattamento dell’acqua minerale naturale mediante le operazioni consentite dal presente decreto.

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 3, comma 1 e 2)

A quale soggetto compete effettuare la domanda di riconoscimento?

Il riconoscimento è richiesto dal titolare di concessione o subconcessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dal e autorità competenti (Regione) in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 3, comma 3)

Quali indicazioni ed elementi contiene il decreto di riconoscimento?

Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell’acqua minerale naturale (cioè il nome commerciale di vendita), il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonché le eventuali proprietà favorevoli alla salute, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l’eventuale trattamento mediante operazioni consentite dal presente decreto.

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 4, comma 2)

Quali adempimenti si devono effettuare in sede di prima applicazione del D.M. 29/12/2003?

A seguito dell’entrata in vigore del d.m. 29/12/2003, di recepimento della Direttiva 2003/40, in sede di prima applicazione, i soggetti titolari di riconoscimento di acque minerali naturali hanno l’obbligo di produrre al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2004 certificati di analisi chimica, completi di verbale di prelevamento e della determinazione dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese ed entro il 31 ottobre 2006 certificati di analisi chimica dei soli parametri nichel e fluoro. Fatta salva la valutazione di merito della documentazione prodotta, la mancata ricezione nei tempi sopra previsti dei certificati analitici comporta la sospensione, a far data, rispettivamente, dal 1° gennaio 2005 e dal 1° gennaio 2007 della validità del decreto di riconoscimento.

(d. m. 12/11/1992, n. 542, art. 17 aggiunto dal d. m. 29/12/2003, art. 4)

Quali ulteriori adempimenti si devono effettuare per mantenere la validità del decreto di riconoscimento?

A seguito dell’entrata in vigore del d.m. 29/12/2003, di recepimento della Direttiva 2003/40, i soggetti titolari del riconoscimento devono inviare, ogni anno, al Ministero della salute, una autocertificazione, relativa al mantenimento delle caratteristiche proprie dell’acqua riconosciuta, unitamente ad un’analisi chimica e chimico-fisica e ad un’analisi microbiologica. La mancata ricezione della citata documentazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento (ed in prima applicazione entro il 31 gennaio 2005), ovvero la presentazione di certificazione analitica non conforme, comporta la immediata sospensione della validità del decreto di riconoscimento.

(d. m. 12/11/1992, n. 542, art. 17 aggiunto dal d. m. 29/12/2003, art. 4)

Viene data pubblicazione al decreto di riconoscimento?

Il decreto di riconoscimento viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea che ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 4, comma 3) 


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