Etichettatura acque minerali naturali: Autorizzazione alla utilizzazione


Quale autorità autorizza l'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale?

L’utilizzazione di una sorgente di acqua minerale naturale è subordinata all’autorizzazione regionale che viene rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all’utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all’acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate mediante operazioni consentite dal presente decreto.

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art.5, commi 1 e 2)

NOTA:
Alcune Regioni hanno delegato tale funzione amministrativa alle Province. Si citano, ad esempio,la Regione Lombardia con l.R. n.1/2000, la Regione Romagna con L.R. n.3/1999, la Regione Abruzzo con la L.R. n.72/1998 e la Regione Marche con la L.R. n.34/1999

Viene data pubblicazione al provvedimento di utilizzazione?

Copia del provvedimento regionale di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della salute. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art.5, commi 3 e 4)

Quali sono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione?

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’utilizzo di una sorgente di acqua minerale naturale, deve in particolare essere accertato che:

a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;

b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all’acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua;

c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate;

d) l’eventuale trattamento (quali la separazione di composti di ferro, manganese, ecc.) corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento.

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 6, commi 1


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