MINISTERO DELLA SALUTE

 

DECRETO 28 dicembre 2004

 

Sospensione, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, della validita' dei decreti di riconoscimento di alcune acque minerali. (GU n. 305 del 30-12-2004)

 
IL DIRETTORE GENERALE
                     della prevenzione sanitaria
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542, come
modificato   dal   decreto   ministeriale   29 dicembre  2003  ed  in
particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca
nelle   analisi  chimiche  di  acque  minerali  dei  nuovi  parametri
antimonio  e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonche'
la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e
manganese;
  Visto che l'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale
12 novembre  1992,  n.  542, come modificato dal decreto ministeriale
29 dicembre  2003, per verificare la rispondenza delle acque minerali
gia'  riconosciute  alle nuove disposizioni normative, ha previsto la
revisione  dei  riconoscimenti  e,  a  tal fine, ha reso obbligatorio
produrre al Ministero della salute, entro il termine inderogabile del
31 ottobre  2004,  certificati analitici relativi alla determinazione
dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese;
  Considerato che ai sensi del piu' volte citato decreto ministeriale
12 novembre  1992,  n.  542, come modificato dal decreto ministeriale
29 dicembre  2003, la valutazione di conformita' della certificazione
analitica  prodotta  e'  effettuata sentito il Consiglio superiore di
sanita';
  Visto  che  il  Consiglio  Superiore  di  Sanita', nella seduta del
14 dicembre  2004,  ha  espresso parere non favorevole in merito alle
analisi chimiche relative alle sotto elencate acque minerali naturali
per le motivazioni indicate a fianco di ciascuna:
  1.  Diamante:  il  valore  del  parametro  arsenico e' superiore al
limite previsto dalla normativa vigente.
  2.  Fonte  Garbarino: il valore del parametro arsenico e' superiore
al  limite previsto dalla normativa vigente. Non risulta essere stata
effettuata   la   determinazione   del   parametro   stesso  dopo  il
trattamento.
  3.  Fontealta:  il  valore  del  parametro arsenico e' superiore al
limite  previsto  dalla normativa vigente. La dicitura Ğinferiore ağ,
riportata  nei  referti  analitici  per  il  parametro antimonio deve
essere  riferita  al  limite  di rivelabilita' del metodo utilizzato,
calcolato   come  riportato  nell'allegato  I,  nota  3  del  decreto
ministeriale 29 dicembre 2003, e non al limite massimo ammissibile.
  4.  Giulia: il valore del parametro arsenico e' superiore al limite
previsto dalla normativa vigente.
  5.  La  Francesca: il valore del parametro arsenico e' superiore al
limite previsto dalla normativa vigente.
  6.  Nevissima:  il  valore  del  parametro arsenico e' superiore al
limite previsto dalla normativa vigente.
  7.  San  Lorenzo: il valore del parametro manganese e' superiore al
limite  previsto  dalla normativa vigente. La dicitura Ğinferiore ağ,
riportata  nei referti analitici per i parametri antimonio e arsenico
deve   essere   riferita   al  limite  di  rivelabilita'  del  metodo
utilizzato,  calcolato  come  riportato  nell'allegato  I, nota 3 del
decreto  ministeriale  29 dicembre  2003,  e  non  al  limite massimo
ammissibile.
  8.  San  Paolo:  il  valore del parametro manganese e' superiore al
limite  previsto  dalla  normativa  vigente. Non risulta essere stato
effettuato   il   trattamento   per   l'abbattimento  degli  elementi
instabili.  Mancano  le  analisi  successive  al  trattamento.  Manca
l'analisi della miscela.
  9.  San  Pietro:  il valore del parametro manganese e' superiore al
limite  previsto  dalla  normativa  vigente. Non risulta essere stato
effettuato   il   trattamento   per   l'abbattimento  degli  elementi
instabili. Mancano le analisi successive al trattamento.
  10.  Sanfaustino:  il valore del parametro manganese e superiore al
limite  previsto  dalla  normativa  vigente. Non risulta essere stata
effettuata la determinazione del parametro stesso dopo il trattamento
di demanganizzazione.
  11.  Virginia  il  valore  del  parametro  arsenico e' superiore al
limite  previsto  dalla normativa vigente. La dicitura Ğinferiore ağ,
riportata  nei  referti  analitici  per  il  parametro antimonio deve
essere  riferita  al  limite  di rivelabilita' del metodo utilizzato,
calcolato   come  riportato  nell'allegato  I,  nota  3  del  decreto
ministeriale 29 dicembre 2003, e non al limite massimo ammissibile;
  Considerato  che,  alla luce delle sopra riportate motivazioni, non
puo' ritenersi garantita la tutela della salute dei consumatori;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1)  Ai  sensi  dell'art.  17, commi 2 e 4, del decreto ministeriale
12 novembre  1992,  n.  542, come modificato dal decreto ministeriale
29 dicembre  2003, in considerazione della valutazione non favorevole
effettuata   dal  Consiglio  superiore  di  sanita'  in  merito  alla
certificazione analitica prodotta, a far data dal 1° gennaio 2005, e'
sospesa  la  validita'  dei  decreti di riconoscimento delle seguenti
acque  minerali  naturali per le motivazioni di cui alle premesse del
presente decreto, indicate a fianco di ciascuna:
    1. Diamante di Codrongianos (Sassari);
    2. Fonte Garbarino di Lurisia di Roccaforte Mondovi' (Cuneo);
    3. Fontealta di Roncegno (Trento);
    4. Giulia di Anguillara (Roma);
    5. La Francesca di Rionero in Vulture (Potenza);
    6. Nevissima di Vinadio (Cuneo);
    7. San Lorenzo di Bognanco (Novara);
    8. San Paolo di Roma;
    9. San Pietro di Roma;
    10. Sanfaustino di Massa Martana (Perugia);
    11. Virginia di Prata Camportaccio (Sondrio).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta richiedente ed
inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per
territorio per i provvedimenti di competenza.
    Roma, 28 dicembre 2004
                                         Il direttore generale: Greco
 

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it . Riproduzione non autentica dei testi in forma gratuita.
Si ricorda che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza.

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