MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2004

Riconoscimento dell'acqua minerale «Val Cimoliana», in Cimolais, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. (GU n. 275 del 23-11-2004)

 
 
IL DIRETTORE GENERALE
                     della prevenzione sanitaria
  Vista  la domanda in data 18 novembre 2003 con la quale la societa'
Sorgente  Valcimoliana  S.r.l.  con sede in Cimolais (Pordenone), via
Vittorio  Emanuele II, n. 37, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua
minerale   naturale  denominata  «Val  Cimoliana»  che  sgorga  dalla
sorgente  «Valcimoliana  2»  nell'ambito del permesso di ricerca sito
nel  comune  di Cimolais (Pordenone), al fine dell'imbottigliamento e
della vendita;
  Esaminata  la  documentazione  allegata  alla domanda e l'ulteriore
documentazione pervenuta con nota del 24 giugno 2004;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542, come
modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto  il  decreto  interministeriale  Salute-Attivita'  produttive
11 settembre 2003;
  Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanita'
espressi nelle sedute del 17 febbraio 2004 e del 14 settembre 2004;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art.
1  del  decreto  legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato
dall'art.  17  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua
denominata «Val Cimoliana» che sgorga dalla sorgente «Valcimoliana 2»
nell'ambito  del  permesso  di  ricerca  sito  nel comune di Cimolais
(Pordenone).
  2.  L'indicazione  che  ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto
legislativo  25 gennaio  1992,  n.  105,  puo' essere riportata sulle
etichette e' la seguente: «Puo' avere effetti diuretici».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  comunicato  alla Commissione delle comunita'
europee.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta richiedente ed
inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per
territorio  per  i  provvedimenti  di  cui  all'art.  5  del  decreto
legislativo n. 105/1992.
    Roma, 28 ottobre 2004
                                         Il direttore generale: Greco

 

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it . Riproduzione non autentica dei testi in forma gratuita.
Si ricorda che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza.

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