Etichettatura acque minerali naturali: Introduzione


In ogni caso, si consiglia sempre al consumatore di seguire il parere del proprio medico, soprattutto in presenza di patologie che consigliano di adottare un tipo di acqua minerale anziché un’altra, con riferimento cioè al contenuto di specifici minerali. In tal senso le informazioni contenute nel paragrafo riguardante la"terminologia" possono servire da guida perla comprensione dei requisiti e della composizione analitica di un’acqua minerale naturale.


ILLUSTRAZIONE E FINALITA' DEL DOCUMENTO

Le informazioni contenute nello studio sulle acque minerali naturali hanno l’obiettivo di informare il consumatore in particolar modo sulle etichette dei prodotti in commercio in modo da renderlo consapevole sulle scelte da effettuare.

A tal fine è stato utilizzata la metodologia delle f.a.q.(ovvero domande e risposte) per rendere più leggera la lettura del documento medesimo ed è stato quasi sempre scelto di riportare, nelle risposte ai quesiti, il testo integrale della disposizione normativa (con l’indicazione della specifica norma) tranne i casi in cui la necessità di dare maggiore chiarezza ai contenuti di alcune norme ha fatto preferire una enunciazione diversa, ma sempre coerente allo spirito del legislatore.

Particolare attenzione è stata posta ai capitoli riguardanti l’etichettatura e la terminologia in quanto di maggiore interesse per il consumatore finale, acquirente del prodotto, anche se il documento, per le informazioni concernenti aspetti quali la domanda di autorizzazione alle Autorità competenti, le operazioni di trattamento consentite o vietate ed altre informazioni ancora, può essere di ausilio anche alle industrie produttrici e agli operatori del settore.


LA DIRETTIVA 2003/40 DEL 14 MAGGIO 2003

Un accenno particolare merita la direttiva 2003/40/CE della Commissione europea del 14 maggio 2003 che impone ai produttori limiti più restrittivi ad alcune componenti dell’acqua minerale con riguardo soprattutto a quelle sostanze che possono essere pericolose per la salute, al di là di determinati valori.

A partire dal 1° gennaio 2006, le acque minerali naturali devono, al momento del confezionamento, essere conformi ai limiti di concentrazione massimi stabiliti dalla direttiva medesima, allegato I, dove sono elencate 16 componenti naturalmente presenti nelle acque minerali naturali e i rispettivi limiti massimi il cui superamento può presentare un rischio per la salute; tra queste componenti si citano, ad esempio, il bario, l’arsenico, il cianuro, il boro ecc.

Solo per 2 di queste sostanze, il nickel ed i fluoruri, il termine di adeguamento ai limiti prefissati dalla direttiva si sposta al 1° gennaio 2008.

La direttiva comunitaria 2003/40 prevede inoltre il ricorso a trattamenti a base di aria arricchita da ozono per eliminare i residui di alcuni metalli pesanti e dell’arsenico; tale operazione dovrà essere menzionata in etichetta in prossimità dell’indicazione della composizione analitica con la dicitura "acqua sottoposta a una tecnica di ossidazione autorizzata all’aria arricchita di ozono".

E’ inoltre previsto che, in caso di concentrazione di fluoro superiore a 1,5 mg/l, l’etichetta debba riportare, in prossimità immediata della denominazione di vendita in caratteri nettamente visibili, la seguente indicazione : "contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a 7 anni".

Detta direttiva, è stata recepita nella legislazione nazionale:

a. con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle attività produttive dell’11 settembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003, per la parte relativa all’etichettatura delle acque minerali naturali e per le acque di sorgente.

b. con decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2003, è stata data attuazione alla Direttiva n. 2003/40/CE per la parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque medesime.

Per le scadenze relative agli adempimenti conseguenti all’applicazione della direttiva 2003/40, si rinvia alla tabella riportata nell’ultimo paragrafo dello studio.


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