MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 3 marzo 2011 Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Chiarella» nel comune di Plesio. (11A03653) (GU n. 72 del 29-3-2011 ) |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
prevenzione e comunicazione
Vista la nota del 15 luglio 2010 con la quale la societa' «Acque
minerali Val Menaggio S.p.a.», con sede in Como, via Jacopo Rezia n.
8, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale
naturale denominata «Chiarella», che sgorga nell'ambito della
concessione mineraria sita nel comune di Plesio (Como), oltre alla
dicitura «puo' avere effetti diuretici» gia' autorizzata, anche le
indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;
Esaminata la documentazione prodotta dalla societa';
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come
modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visti il decreto interministeriale Salute - Attivita' produttive 11
settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003,
concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione
delle Comunita' europee;
Visto il decreto dirigenziale 31 gennaio 2002, n. 3420-246, con il
quale e' stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale
naturale «Chiarella»;
Visto che la III sezione del Consiglio superiore di sanita', nella
seduta del 15 febbraio 2011, sulla base della relazione
clinico-bibliografica presentata, «fermo restando che l'allattamento
al seno e' da preferire e che quanto di seguito formulato sia da
prendersi in considerazione nei casi ove cio' non sia possibile», ha
espresso parere favorevole in merito alla dicitura «puo' essere
utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1
1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle
etichette dell'acqua minerale naturale «Chiarella», che sgorga
nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Plesio
(Como) sono le seguenti: «Puo' avere effetti diuretici.» e,
nell'acqua condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica,
anche: «L'allattamento al seno e' da preferire, nei casi ove cio' non
sia possibile, questa acqua minerale puo' essere utilizzata per la
preparazione degli alimenti dei lattanti».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed
inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.
Roma, 3 marzo 2011
Il capo del Dipartimento: Oleari
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