MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 3 marzo 2011 Indicazioni per le etichette relative all'acqua minerale «Eva Rocce Azzurre», in comune di Paesana. (11A03399) (GU n. 67 del 23-3-2011 ) |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della prevenzione e comunicazione
Vista la nota pervenuta in data 12 luglio 2010 con la quale il
sindaco del Comune di Paesana (Cuneo) ha chiesto di poter riportare
sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Eva Rocce
Azzurre», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria
sita nel comune di Rovegno (Genova), l'indicazione concernente la
preparazione degli alimenti dei neonati;
Esaminata la documentazione prodotta dalla societa';
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come
modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visti il decreto interministeriale salute - Attivita' produttive 11
settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003,
concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della commissione
delle Comunita' europee;
Visto il decreto dirigenziale 18 giugno 2007, n. 3769, con il quale
e' stata riconosciuta l'acqua minerale naturale Eva Rocce Azzurre;
Visto che la III Sezione del Consiglio superiore di sanita', nella
seduta del 15 febbraio 2011, sulla base della relazione
clinico-bibliografica presentata, «fermo restando che l'allattamento
al seno e' da preferire e che quanto di seguito formulato sia da
prendersi in considerazione nei casi ove cio' non sia possibile», ha
espresso parere favorevole in merito alla dicitura «puo' essere
utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1
1) L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle
etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Eva Rocce
Azzurre», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria
sita nel Comune di Rovegno (Genova), condizionata senza l'aggiunta di
anidride carbonica, e' la seguente: «L'allattamento al seno e' da
preferire, nei casi ove cio' non sia possibile, questa acqua minerale
puo' essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei
lattanti».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed
inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.
Roma, 3 marzo 2011
Il capo del dipartimento: Oleari
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