MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 21 luglio 2010 Ripristino del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sorgente del Cacciatore» di Nocera Umbra. (10A09297) (GU n. 179 del 3-8-2010 ) |
IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.105;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come
modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
Visto il decreto dirigenziale 2 ottobre 2003, n. 3507, con il quale
e' stata sospesa, tra l'altro, la validita' del decreto di
riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sorgente del Cacciatore»
di Nocera Umbra (Perugia) in quanto la societa' titolare non aveva
fatto pervenire la certificazione analitica richiesta con apposita
raccomandata in data 30 giugno 2003;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1923, concernente
l'autorizzazione all'imbottigliamento ed alla vendita dell'acqua
minerale «Sorgente del Cacciatore» di Nocera Umbra (Perugia);
Rilevato che ai fini della revisione del riconoscimento prevista
dall'art. 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 la
societa' titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra
nominata aveva dichiarato di rinunciare al riconoscimento delle
proprieta' favorevoli alla salute;
Considerato che la Societa' Terme del Centino s.r.l., con nota
pervenuta in data 7 giugno 2010, ha chiesto il ripristino del
riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sorgente del Cacciatore»
ed ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle
analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua
prelevati alla sorgente in data 22 marzo 2010;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il parere favorevole della III sezione del Consiglio
superiore di sanita' espresso nella seduta del 13 luglio 2010;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Decreta:
Art. 1
1. Per le motivazioni espresse in premessa, e' ripristinato il
riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sorgente del Cacciatore»
di Nocera Umbra (Perugia).
2. Sulle etichette non puo' essere riportata alcuna delle
indicazioni previste dall'art.11, punto 4, del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 105.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
Il presente decreto sara' trasmesso alla societa' interessata ed
inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti
di competenza.
Roma, 21 luglio 2010
Il direttore generale: Oleari
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