REGIONE LIGURIA

COMUNICATO

Rinnovo della concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale denominata «Fonte delle anime», nel territorio del comune di Calizzano. (Deliberazione n. 23 del 18 gennaio 2008). (GU n. 42 del 19-2-2008)


(Omissis);
                              Delibera:
    1)  Di  disporre, ai sensi dell'art. 32, della legge regionale n.
33/1977,  citata, in considerazione del programma di coltivazione del
giacimento   minerario,   il   rinnovo   della   concessione  per  lo
sfruttamento del giacimento di acqua minerale denominata «Fonte delle
Anime», nel comune di Calizzano (Savona) - gia' assentita con decreto
ministeriale  del  2 agosto 1967 e rinnovata con decreto della giunta
regionale  n.  4099  dell'11  ottobre  1978,  a favore della societa'
«Acqua   Minerale   di  Calizzano  S.p.a.»,  in  persona  del  legale
rappresentante  pro-tempore,  corrente  in  Calizzano  (Savona),  via
Madonna  delle  Grazie, codice fiscale n. 00112190095, indicata nelle
premesse.
    2)  Di  disporre,  altresi',  che tale rinnovo e' previsto per la
durata  di  anni  trenta,  a  decorrere  dal 4 febbraio 2008, data di
scadenza della concessione, per un'area di concessione pari ad ettari
147,12,  secondo  le  planimetrie agli atti dell'ufficio, con annesso
stabilimento  di  imbottigliamento  nel comune di Ca!izzano (Savona),
fermo  restando quanto previsto dall'art. 38 della legge regionale n.
33/1977, citata.
    3)  Di  stabilire  che la societa' Acqua Minerale di Calizzano e'
tenuta:
      a) a corrispondere alla regione Liguria la tassa di concessione
regionale  di  Euro  1.666,09,  nonche'  - a norma dell'art. 23 della
legge  regionale  n.  33/1977, citata - il canone annuo anticipato di
Euro  756,28,  pari  al diritto proporzionale annuo di Euro 5,11, per
ettaro  o frazione di esso, come previsto dal decreto dirigenziale n.
175 del 25 gennaio 2005;
      b) ad eseguire il programma generale di coltivazione, trasmesso
ai  sensi  dell'art.  16  della  legge  regionale n. 33/1977, citata,
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale;
      c) ad  inviare  alla  Regione, entro l'ultimo trimestre di ogni
anno,  il  programma  dei lavori previsto per l'anno successivo ed il
consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno di riferimento;
      d) ad  eseguire,  ogni sei mesi, alla presenza di un dipendente
della Regione, la misura della portata delle singole sorgenti;
      e) a  procedere, almeno ogni cinque anni, su campioni prelevati
alla  presenza  di  un  dipendente  regionale,  all'esecuzione  delle
analisi  fisiche, chimico-fisiche, farmacologiche e cliniche, nonche'
-  almeno  una  volta  all'anno  -  all'effettuazione  delle  analisi
batteriologiche;
      f) a comunicare periodicamente alla Regione i dati statistici e
le  informazioni  che  venissero  richieste,  nonche'  a  fornire, ai
dipendenti  regionali  incaricati, i mezzi necessari ad ispezionare i
luoghi dei lavori;
      g) ad  osservare  le norme di carattere igienico-sanitario e ad
attenersi  alle  prescrizioni  impartite  dalla  Regione,  nel  corso
dell'esercizio  della  concessione,  per il regolare sfruttamento del
giacimento di acqua minerale;
      h) ad  osservare  scrupolosamente  le  vigenti norme in materia
mineraria;
      i) a  notificare  il presente provvedimento, ai sensi dell'art.
17  della  legge  regionale  n.  33/1977 citata, ai proprietari ed ai
possessori   dei   fondi   interessati  dall'area  della  concessione
mineraria,   entro   trenta   giorni   dalla  data  di  consegna  del
provvedimento stesso;
      l)  a  far pervenire alla Regione, entro tre mesi dalla data di
consegna  della  presente deliberazione, copia autenticata della nota
certificante   l'eseguita   trascrizione   del   predetto  atto  alla
competente conservatoria dei registri immobiliari, in conformita' con
la previsione dell'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 33/1977,
citata.
    4)  Il  presente  provvedimento  sara' pubblicato, per esteso nel
Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
    Avverso   il  presente  provvedimento  potra'  essere  presentato
ricorso  al  Tribunale  amministrativo  regionale della Liguria entro
sessanta   giorni   dalla   data   di   comunicazione   del  presente
provvedimento   ovvero,   nel  termine  di  centoventi  giorni  dalla
comunicazione,  ricorso  straordinario al Presidente della Repubblica
per motivi di legittimita'.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it . Riproduzione non autentica dei testi in forma gratuita.
Si ricorda che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza.

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