MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 Luglio 2007

Riconoscimento dell'acqua minerale "San Vincenzo", in Aprilia, per l'imbottigliamento e la vendita e per la bibita in situ. (GU n. 182 del 7-8-2007 )


IL DIRETTORE GENERALE
                     della prevenzione sanitaria
 
  Vista  la  domanda  in  data  12 luglio 2006 con la quale la sig.ra
Vincenzina  Verdino,  residente in Aprilia (Latina), via Caracolla n.
20,  ha  chiesto  il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "San
Vincenzo" che sgorga da un pozzo denominato "Pozzo 5" nell'ambito del
permesso di ricerca "Casalazzara" sito nel comune di Aprilia (Latina)
per l'imbottigliamento e per la bibita in situ;
  Esaminata  la  documentazione  allegata  alla domanda e l'ulteriore
documentazione pervenuta con nota del 3 aprile 2007;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Vista  la  legge  24 ottobre  2000, n. 323, di riordino del settore
termale;
  Visti  il  decreto  interministeriale salute - attivita' produttive
11 settembre   2003  e  il  decreto  ministeriale  29 dicembre  2003,
concernenti    l'attuazione    della   direttiva   2003/40/CE   della
Commissione;
  Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanita'
espressi nella seduta del 1° marzo 2007 e del 20 giugno 2007;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1
del  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n. 105, come modificato
dall'art.  17  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua
"San   Vincenzo"   che  sgorga  da  un  pozzo  denominato  "Pozzo  5"
nell'ambito  del permesso di ricerca "Casalazzara" sito nel comune di
Aprilia (Latina).
     Art. 2.
  Le  indicazioni  che  ai  sensi  dell'art. 11, punto 4, del decreto
legislativo  25 gennaio  1992, n. 105, possono essere riportate sulle
etichette  sono le seguenti: "Puo' avere effetti diuretici; favorisce
l'eliminazione  di acido urico; favorisce la digestione e le funzioni
epatobiliari".
Art. 3.
  L'acqua  minerale  "San  Vincenzo"  puo'  essere  utilizzata per la
bibita  in situ nei casi in cui sia richiesto un effetto favorente la
diuresi,  l'eliminazione  urinaria di acido urico, la digestione e le
funzioni epatobiliari.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
  Copia   del   presente   decreto   sara'  trasmesso  alla  societa'
richiedente  ed  ai  competenti  organi-regionali  per  i  successivi
provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 5 del decreto legislativo
n.   105/1992  ed  all'art.  27  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
    Roma, 13 luglio 2007
                                      Il direttore generale: Fratello
 

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it . Riproduzione non autentica dei testi in forma gratuita.
Si ricorda che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza.

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