MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 Giugno 2007

Riconoscimento dell'acqua minerale "Montoso", in comune di Bagnolo Piemonte, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. (GU n. 157 del 9-7-2007 )

 
IL DIRETTORE GENERALE
                     della prevenzione sanitaria
  Vista  la  domanda in data 30 novembre 2006 con la quale il sindaco
del   comune   di  Bagnolo  Piemonte  ha  chiesto  il  riconoscimento
dell'acqua  minerale  naturale  denominata "Montoso" che sgorga dalla
sorgente "Martina" nell'ambito del permesso di ricerca "Martina" sito
nel  territorio  del  comune  di  Bagnolo  Piemonte  (Cuneo), al fine
dell'imbottigliamento e della vendita;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993,  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visti  il  decreto  interministeriale Salute - Attivita' produttive
11 settembre  2003,  e  il  decreto  ministeriale  29 dicembre  2003,
concernenti    l'attuazione    della   direttiva   2003/40/CE   della
Commissione;
  Visto  il  parere  della  III  sezione  del  Consiglio superiore di
sanita' espresso nella seduta del 24 maggio;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art.
1  del  decreto  legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato
dall'art.  17  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua
denominata  "Montoso" che sgorga dalla sorgente "Martina" nell'ambito
del  permesso  di ricerca "Martina" sito nel territorio del comune di
Bagnolo Piemonte (Cuneo).
  2.  L'indicazione  che  ai sensi dell'art. 11, punto 2, del decreto
legislativo  25 gennaio  1992,  n.  105,  puo' essere riportata sulle
etichette e' la seguente: "Indicata per le diete povere di sodio".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
  Copia   del   presente   decreto   sara'  trasmesso  alla  societa'
richiedente  ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di
cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.
    Roma, 18 giugno 2007
                                      Il direttore generale: Fratello
 

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it . Riproduzione non autentica dei testi in forma gratuita.
Si ricorda che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza.

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