REGIONE PUGLIA

COMUNICATO

Provvedimento concernente le acque minerali (GU n. 137 del 15-6-2005)

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE
 
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
    Vista la legge regionale 24 marzo 1974, n. 18;
    Vista la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
    Vista  la  deliberazione  di  Giunta regionale 28 luglio 1998, n.
3261 e successive integrazioni;
    In   Bari   presso  la  sede  del  settore  Sanita',  sulla  base
dell'istruttoria  espletata  dall'Ufficio  3,  riceve dallo stesso la
seguente relazione:
    Vista  l'istanza  datata  24 giugno  2004, acquisita agli atti di
questo  Settore  con protocollo n. 20104/3 e integrata con successiva
nota  datata  12 luglio  2004  n.  149, acquisita agli atti di questo
Settore  con prot. n. 21826/3 del 14 luglio 2004 con la quale il sig.
Michele Armienti, nato a Grumo Appula (Bari) il 3 ottobre 1946, nella
qualita'  di  Presidente  del  Consiglio  di amministrazione e legale
rappresentante  della  societa'  Poggiorsini  Acque  S.p.a.  con sede
legale   in   Poggiorsini   (Bari)  alla  via  Napoli  n.  4,  chiede
l'autorizzazione  all'imbottigliamento  ed  alla  commercializzazione
dell'acqua  minerale naturale e addizionata in anidride carbonica, da
denominarsi «Orsinella» in contenitori in PET della capacita' di 0,5,
1,5,  2,0 litri con stabilimento di imbottigliamento sito in Contrada
«Masseria Filieri» del comune di Poggiorsini (Bari);
    Vista la documentazione prodotta dalla Societa' Poggiorsini Acque
S.p.a. in allegato alla predetta istanza ed in particolare il decreto
del Ministero della sanita' n. 3318 del 9 novembre 2000, con il quale
l'acqua denominata «Orsinella» viene riconosciuta come acqua minerale
naturale  ai  sensi  dell'art.  1  del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 105;
    Vista  l'istruttoria  tecnica  effettuata,  ai  sensi della legge
regionale  n.  36  del  20 luglio  1984,  dalla  A.S.L. BA/3 (nel cui
territorio  ricade lo stabilimento di imbottigliamento, i serbatoi di
stoccaggio  la  fonte di attingimento e le opere di adduzione) di cui
alla nota della stessa prot. n. 338 del 22 aprile 2005 - Dipartimento
di  prevenzione  - acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.
11837/3 del 28 aprile 2005;
    Rilevato  che l'istruttoria effettuata dalla A.S.L. BA/3, ha dato
atto   che   l'impianto  complessivamente  inteso  (pozzo,  opere  di
adduzione,   serbatoi   di  stoccaggio  e  stabilimento)  possiede  i
requisiti  igienico-sanitari,  nonche'  quelli  derivanti  da leggi e
regolamenti   speciali   e   che  la  stessa  istruttoria  nelle  sue
conclusioni ha dato atto che gli impianti destinati all'utilizzazione
dell'acqua  di  cui  trattasi  sono  fatti  in modo da escludere ogni
pericolo  di  inquinamento  e  sono  tali  da conservare all'acqua le
proprieta'  corrispondenti  alla  qualificazione  cosi' come disposto
nell'art.  5 del decreto legislativo n. 105/1992 modificato dall'art.
17 del decreto legislativo n. 339/1999 e che la sorgente risulta allo
stato attuale protetta contro ogni pericolo di inquinamento;
    Accertato  che  l'istruttoria della A.S.L. BA/3, nel riportare le
risultanze  degli  accertamenti  effettuati  con  la  citata nota del
22 aprile  2005,  esprime  nelle  conclusioni  parere  favorevole  al
rilascio  alla  societa'  Poggiorsini Acque S.p.a. con sede legale in
Poggiorsini   (Bari)   alla  via  Napoli  n.  4,  dell'autorizzazione
regionale  alla  utilizzazione  ed  alla  vendita dell'acqua minerale
denominata  «Orsinella» in contenitori in PET della capacita' di 0,5,
1,5, 2,0 litri;
    Vista la legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984;
    Visto  il  decreto  legislativo  n. 105 del 25 gennaio 1992 ed in
particolare gli articoli 5 e 6 del citato decreto;
    (Omissis).
                              Determina
    Di  autorizzare  la  societa'  Poggiorsini  Acque S.p.a. con sede
legale in Poggiorsini (Bari) alla via Napoli n. 4, ad imbottigliare e
a  porre  in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Orsinella»
nello  stabilimento sito in contrada «Masseria Filieri» del comune di
Poggiorsini  (Bari)  in  contenitori PET della capacita' di 0,5, 1,5,
2,0  litri.  L'acqua  minerale sopra indicata sara' imbottigliata sia
allo stato naturale sia addizionata con anidride carbonica.
    E'  fatto  obbligo  alla  societa'  Poggiorsini  Acque  S.p.a. di
produrre  alla  A.S.L.  BA/3,  entro trenta giorni dalla notifica del
presente,  l'esito  degli  accertamenti  analitici  effettuati per la
determinazione  della  migrazione globale e dei coloranti provenienti
dai contenitori in PET.
    Le   tubazioni   presenti   all'interno   dello  stabilimento  di
imbottigliamento  dovranno  essere  dotate  di  etichette con scritte
bianche  e fondo azzurro per l'acqua minerale «Orsinella» e etichette
con  fondo  rosso  e  scritte bianche per l'acqua potabile a servizio
dello stabilimento.
    Ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  155/1997  dovra' essere
attuata  ogni  azione  atta  ad  escludere  e  monitorare pericoli di
inquinamento  e  a  conservare  all'acqua imbottigliata le proprieta'
corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente.
    Alla  societa'  Poggiorsini  Acque  S.p.a.  e'  fatto  obbligo di
procedere  all'aggiornamento delle analisi chimiche e fisico-chimiche
almeno   ogni  12  mesi  e  di  darne  comunicazione  all'assessorato
regionale  alle  politiche  della  salute  e  alla competente azienda
U.S.L.  BA/3  cosi'  come  normato  dal  decreto  del Ministero della
sanita'  del  12 novembre  1992,  n.  542,  e  successivo di modifica
decreto del Ministero della sanita' del 31 maggio 2001;
    La    vigilanza    igienico-sanitaria   sull'impianto   e   sulla
utilizzazione dell'acqua minerale e' esercitata dalla A.S.L. BA/3.
    (Omissis).
 
      Bari, 19 maggio 2005
 
                                                 Il dirigente: Papini
 



Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it . Riproduzione non autentica dei testi in forma gratuita.
Si ricorda che l'unico testo definitivo č quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza.

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