MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 febbraio 2005

Ripristino della validita' del decreto di riconoscimento delle acque minerali Canali di Carmiano, Certosa Fonte Camarda di Polia, Certosa Fonte Pietre Bianche di Polia, Fonte Maddalena di Ardea, Giada di Salerno, Maxim's di Stia, Perna della Certosa di Polia, Radiosa di Casteldelci, Roana di Ussita, San Felice di Pistoia, Silvana di Galeata, Tamerici di Montecatini Terme, Valle d'Itria di Martina Franca, Verna di Chiusi della Verna. (GU n. 53 del 5-3-2005)

IL DIRETTORE GENERALE
                     della prevenzione sanitaria
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542, come
modificato   dal   decreto   ministeriale   29 dicembre  2003  ed  in
particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca
nella   analisi  chimiche  di  acque  minerali  dei  nuovi  parametri
antimonio  e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonche'
la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e
manganese;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  28 dicembre  2004 con il quale e'
stata   sospesa,   tra   l'altro,   la   validita'   dei  decreti  di
riconoscimento  delle  acque  minerali  Canali  di  Carmiano (Lecce),
Certosa  Fonte Camarda di Polia (Vibo Valentia), Certosa Fonte Pietre
Bianche  di  Polia  (Vibo Valentia), Fonte Maddalena di Ardea (Roma),
Giada  di  Salerno,  Maxim's di Stia (Arezzo), Perna della Certosa di
Polia  (Vibo  Valentia),  Radiosa  di  Casteldelci (Pesaro), Roana di
Ussita (Macerata), San Felice di Pistoia, Silvana di Galeata (Forli),
Tamerici  di  Montecatini  Terme  (Pistoia), Valle d'Itria di Martina
Franca  (Taranto),  Verna di Chiusi della Verna (Arezzo) in quanto le
Societa'  titolari  non hanno trasmesso, entro il 31 ottobre 2004, la
certificazione  analitica  relativa alla determinazione dei parametri
antimonio,  arsenico  e manganese prevista dall'art. 17, comma 2, del
sopra  citato  decreto  ministeriale  12 novembre  1992, n. 542, come
modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
  Considerato  che  le  societa'  titolari delle acque minerali sopra
nominate  hanno  provveduto a trasmettere la certificazione analitica
dei parametri antimonio, arsenico e manganese in data successiva alla
prevista scadenza del 31 ottobre 2003;
  Visto  che  il  Consiglio  superiore  di  sanita', nella seduta del
27 gennaio  2005,  ha  espresso  parere  favorevole  in  merito  alla
suddetta certificazione analitica;
  Visti gli atti dell'ufficio;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa e' ripristinata la
validita'   dei   decreti  di  riconoscimento  delle  seguenti  acque
minerali:
    1) Canali di Carmiano (Lecce);
    2) Certosa Fonte Camarda di Polia (Vibo Valentia);
    3) Certosa Fonte Pietre Bianche di Polia (Vibo Valentia);
    4) Fonte Maddalena di Ardea (Roma);
    5) Giada di Salerno;
    6) Maxim's di Stia (Arezzo);
    7) Perna della Certosa di Polia (Vibo Valentia);
    8) Radiosa di Casteldelci (Pesaro);
    9) Roana di Ussita (Macerata);
    10) San Felice di Pistoia;
    11) Silvana di Galeata (Forli);
    12) Tamerici di Montecatini Terme (Pistoia);
    13) Valle d'Itria di Martina Franca (Taranto);
    14) Verna di Chiusi della Verna (Arezzo).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  alle ditte interessate ed
inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per
territorio per i provvedimenti di competenza.
    Roma, 8 febbraio 2005
                                         Il direttore generale: Greco
 

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it . Riproduzione non autentica dei testi in forma gratuita.
Si ricorda che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza.

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